Discorso del del Giudice Joseph Zammit McKeon, Ombudsman Parlamentare di Malta con il Coordinamento dei Difensori Civici d`Italia - Palermo

Published July 09, 2026

Discorso del del Giudice Joseph Zammit McKeon, Ombudsman Parlamentare di Malta con il Coordinamento dei Difensori Civici d`Italia - Palermo

Published July 09, 2026

9 luglio 2026 - Sala Lettura, Assemblea Regionale Siciliana
Palazzo dei Normanni, Palermo


Incontro del Giudice Joseph Zammit McKeon, Ombudsman Parlamentare di Malta
Segretario-Generale dell`Assocazione degli Ombudsmen del Mediterraneo, Vice-Presidente del International Ombudsman Institute - Regione Europa e Co-Direttore nel World Board dell`International Ombudsman Institute

con il Coordinamento
dei Difensori Civici d`Italia

Colleghi

Grazie dell`invito.

Domani avro` occasione di presentare le mie riflessioni di natura generale sul tema del convegno di domani e cioe` la mancanza di un Difensore Civico per la Sicilia.

Oggi vorrei trattare una altra materia che, a mio parere,  e` molto importante per il futuro del Difensore Civico in Italia, e per il risvolto internazionale che puo` avere per l`Italia come una delle nazioni guida nel mondo.

Mi riferisco all`istituzione di un Difensore Civico nazionale con competenze che non costituiscono un intralcio neanche impediscono di fatto ed in nessun modo le competenze dei Difensori Civici regionali.

L`articolo 5 della Costituzione italiana recita:

“La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali ; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo ; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.”

Senza se e senza ma, la carta costituzionale d`Italia esclude che l`Italia sia uno stato federale. 

L`Italia e` invece uno Stato dove le Regioni hanno uno status cruciale e fondamentale in una Republica unita e indivisibile. Le Regioni operano in virtù della Costituzione, che ne determina competenze e limiti. Il Parlamento (Camera e Senato) può modificare le competenze regionali mediante revisioni costituzionali, come è avvenuto con la riforma del Titolo V del 2001. 

In Italia il Senato della Repubblica è eletto direttamente dai cittadini e non rappresenta le Regioni come avviene, ad esempio, in Germania nel Bundesrat.  Salvo nel caso dell`elezione del Presidente della Repubblica, le Regioni non dispongono di una sovranità residua in senso federale. 

È vero che dopo la riforma costituzionale del Titolo V del 2001, l'ordinamento italiano ha acquisito alcuni tratti che richiamano al federalismo : l'ampliamento delle competenze legislative regionali, il principio di sussidiarieta` e una maggiore autonomia finanziaria delle Regioni (gli articoli 114 et seq fino all`articolo 120).

Tuttavia l'ordinamento italiano resta fondato sul principio dell'unità della Repubblica, sancito dall'articolo 5.

In questo contesto, sono dell`avviso che la Spagna puo` servire come modello per la costituzione in Italia di un Difensore Civico nazionale, tenendo ben ferme l`importanza  e la competenze dei Difensori Civici Regionali.

Nel 1978, la giovane democrazia spagnola riconobbe che il consolidamento dello Stato richiedeva non soltanto tribunali indipendenti e istituzioni rappresentative, ma anche organi capaci di vigilare sull'esercizio del potere amministrativo.

La Spagna e` uno Stato unitario fortemente decentrato. 

L`Articolo 2 della Costituzione di Spagna stabilisce che lo Stato si fonda sull’indissolubile unità della Nazione, patria comune e indivisibile di tutti gli spagnoli. Riconosce e garantisce il diritto all’autonomia delle nazionalità e delle regioni che la compongono e la solidarietà fra tutte.

La Costituzione aprì la strada alla creazione delle Comunità Autonome ed ad un processo di decentramento politico e amministrativo.  Nel corso degli anni molte Comunità Autonome istituirono propri Ombudsmen – le desinazioni o le fraseologie usate a questo fine sono di importanza marginale.

La Costituzione regola l`istituto del Defensor del Pueblo (“DP”): Titolo I (Diritti e doveri fondamentali), Capitolo IV (Garanzie delle libertà e dei diritti fondamentali) e l`Articolo 54.

In particolare l`Art 54 dispone per la nomina dalle Cortes Generales del DP nazionale, con lo status di organo costituzionale, per la difesa dei diritti sanciti nel Titolo I, con compito di  supervisione dell`operato della pubblica amministrazione, rispondendo del proprio operato alle Cortes Generales.

La legge attuativa dell`Art 54 e` la 3/1981.  Questa legge regola l`operato, i poteri, competenze, procedure operative e le relazioni del DP con le Cortes Generales.  In sintesi, la Legge prevede l`elezione del DP per cinque anni, con una maggioranza qualificata di tre quinti, sia del Congresso dei Deputati sia del Senato. 

Non riceve istruzioni da alcuna autorità. Gode di inviolabilità per le opinioni espresse e per gli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni.  È assistito da un Primo e da un Secondo Vice Difensore del Pueblo. Può agire su reclamo dei cittadini o d’ufficio. Può richiedere documenti, informazioni e relazioni dalle amministrazioni pubbliche. Può vigilare l`operato amministrativo dei ministeri, enti pubblici, amministrazioni locali e amministrazioni delle Comunità autonome. 

Non può rivedere le sentenze dei tribunali. Può però segnalare disfunzioni nell’amministrazione della giustizia al Pubblico Ministero o al Consiglio Generale del Potere Giudiziario. 

Non annulla atti amministrativi e non emette decisioni di carattere esecutivo o vincolanti. Formula invece raccomandazioni e richiami ai doveri legali e proposte di riforma legislativa. 

Presenta una relazione annuale e può presentare relazioni speciali su questioni urgenti o particolarmente gravi. 

L`Atto 3/1981 è importante perché garantisce al DP:

•    indipendenza istituzionale; 
•    ampi poteri investigativi; 
•    accesso all’amministrazione; 
•    possibilità di agire d’ufficio; 
•    rapporto diretto con il Parlamento; 
•    coordinamento con i difensori civici regionali. 

Le Comunidades Autonamas

La Spagna è composta da 17 Comunità Autonome piu` Ceuta e Melilla.

La maggior parte dispongono di DP della Comundida, pienamente operativi. 

Alcuni (in minoranza) non hanno il proprio DP, principalmente – dico purtroppo - per ragioni di contenimento della spesa.  Pero` continuano ad essere sottoposte alla competenza del Defensor del Pueblo nazionale, che esercita il controllo anche sulle rispettive amministrazioni regionali. 

Altri ancora (in minoranza) hanno previsto per legge il DP, ma non lo hanno istituito.

Altri (in minoranza) non hanno mai previsto un Difensore Civico regionale e che fanno esclusivamente affidamento sul Defensor del Pueblo nazionale.

In generale, le Comunità Autonome esercitano importanti responsabilità in materia di salute, istruzione, servizi sociali, ambiente, edilizia residenziale e politiche territoriali.

In linea generale, al DP compete:

La vigilanza l`amministrazione delle attivita` delle Comunità Autonome.

La ricezione da cittadini di richieste per indagni sul operato di enti pubblici regionali.

La formulazione di raccomandazioni e suggerimenti alle autorità regionali.

L`enfasi sul rispetto dei diritti fondamentali nell'ambito delle competenze regionali.

La presentata di relazioni annuali ai rispettivi Parlamenti regionali.

La conduzione di indagini d'ufficio su materie di interesse generale.

I DP regionali non hanno competenze nazionali.

L'esperienza spagnola costituisce un esempio interessante di come diverse istituzioni di garanzia possano convivere all'interno di uno Stato fortemente decentrato, contribuendo alla tutela dei diritti, al miglioramento dell'amministrazione pubblica e al rafforzamento della fiducia dei cittadini nelle istituzioni democratiche.

Per l'Italia, e in particolare per il mondo dei Difensori Civici regionali, il caso spagnolo presenta motivi di particolare interesse.

Entrambi i Paesi condividono una forte identità territoriale.  

I Difensori Civici  operano all'interno delle comunità che servono. Comprendono le realtà sociali e culturali. Sanno bene la legislazione regionale e con le problematiche amministrative locali.

Entrambe le nazioni si confrontano con la sfida di garantire un'efficace tutela dei cittadini in un contesto caratterizzato da molteplici livelli di governo.

Non soltanto tale convivenza è possibile, ma può costituire una straordinaria opportunità di rafforzamento delle garanzie democratiche.

Un timore frequentemente espresso riguarda il rischio di conflitti di competenza.  L'esperienza spagnola dimostra che diffolcta` di queso genere possono essere efficacemente gestito.

Nel corso degli anni il rapporto tra il Defensor del Pueblo e gli Ombudsmen regionali è stato generalmente caratterizzato dalla cooperazione.  Ciò è stato possibile perché le istituzioni coinvolte hanno condiviso una medesima finalità e cioe` :

La tutela del cittadino.
La promozione della buona amministrazione.
La difesa dei diritti fondamentali.

Quando le istituzioni vanno verso obiettivi comuni, la collaborazione prevale, e si promuove una cultura di dialogo istituzionale e si rafforza il reciproco rispetto, apparte una scambio di buone pratiche.

Il Defensor del Pueblo e gli Ombudsmen regionali non sono  istituzioni concorrenti.  Svolgono funzioni complementari.  L'Ombudsman nazionale mantiene la propria funzione costituzionale di garanzia a livello dello Stato. Gli Ombudsmen regionali esercitano il controllo sulle amministrazioni e sugli organismi appartenenti alle rispettive Comunità Autonome.

Un'altra caratteristica interessante del modello spagnolo è la sua capacità di valorizzare la diversità.  Infatti i vari Ombudsmen regionali non hanno seguito gli stessi percorsi. Alcuni hanno sviluppato particolari competenze in materia di diritti sociali. Altri si sono distinti per attività di mediazione. Altri ancora hanno promosso iniziative innovative rivolte ai minori, alle persone con disabilità o alle categorie vulnerabili. Quindi un Ombudsman nazionale e  Ombudsmen regionali non sono incompatibili.  La tutela dei diritti e la promozione della buona amministrazione richiedono una rete di istituzioni capaci di operare in modo coordinato e complementare.

Concludo

L'esperienza spagnola non deve essere per forza  trasposta in Italia come se fosse una fotocopia.

Merita pero` di essere considerata e studiata attentamente, perché dimostra come sia possibile costruire un sistema articolato ed efficace di garanzie istituzionali, capace di rispondere alle esigenze di una società moderna e pluralista.

Grazie